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Sez. L, Sentenza n. 3650 del 26/05/1983 (Rv. 428547 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE OPERATA DAL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428547-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE OPERATA DAL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini della distinzione tra contratto di lavoro autonomo e contratto di lavoro subordinato, è censurabile in Sede di legittimità soltanto la Determinazione dei criteri astratti posti a base del giudizio, mentre la valutazione delle circostanze e delle ragioni che hanno indotto il giudice del merito alla concreta qualificazione del rapporto costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta Sede, se motivato adeguatamente ed esente da errori giuridici e da vizi logici. (Conf 3120/81, mass n 413685; (Conf 303/81, mass n 410738).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)