Sez. 3 - , Sentenza n. 36701 del 03/07/2019 Ud. (dep. 30/08/2019) Rv. 277158 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Metodiche di prelievo dei campioni del refluo - Vincolatività del criterio ordinario – Esclusione - Fattispecie.
ACQUE
In tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale e, dunque, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che aveva escluso l'inutilizzabilità dei risultati del campionamento istantaneo realizzato a seguito del riscontro diretto dell'immissione di rifiuti liquidi in un corso d'acqua in luogo del campionamento medio nell'arco di tre ore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)