Sez. 3, Sentenza n. 16054 del 16/03/2011 Cc. (dep. 21/04/2011) Rv. 250309 - 01
ACQUE | Inquinamento idrico - Modalità di campionamento del refluo - Indicazioni contenute nell'Allegato 5 alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Vincolatività quanto al campionamento medio - Esclusione - Possibilità di eseguire un campionamento istantaneo - Legittimità - Condizioni.
ACQUE
Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II^ del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze. (In motivazione la Corte ha precisato che tali esigenze possono derivare dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dal tipo di scarico o dal tipo di accertamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 all. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)