Sez. 3, Ordinanza n. 16002 del 18/07/2007 (Rv. 598710 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Requisito di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. - Replica ai motivi del resistente - Idoneità a dimostrarne l'esistenza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Deve escludersi che la formulazione dei quesiti di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso con le caratteristiche indicate dall'art. 366-bis cod. proc. civ. possano reputarsi sussistenti per il fatto che la parte resistente abbia controdedotto, giacché l'espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palesa non solo che l'interesse tutelato dalla norma (o meglio dalle norme, posto che l'indicazione di tale sanzione è prima contenuta nell'art. 366 n. 4 e poi ripetuta nell'art. 366-bis) non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d'ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall'espressione preliminare evocativa della sanzione "a pena di"), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l'atteggiamento della controparte, poiché, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l'atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ.): infatti, l'espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l'esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata dal legislatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)