Sez. 1, Sentenza n. 14682 del 22/06/2007 (Rv. 597393 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366-bis cod. proc. civ. - Quesito di diritto - Formulazione - Requisiti - Mera parafrasi della disposizione di legge applicata dal giudice del merito - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
In tema di ricorso per cassazione, la formulazione del quesito prevista dall'art. 366-bis cod. proc. civ. postula l'enunciazione, ad opera del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice "a quo". Non è pertanto ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con l'esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)