Sez. 2, Sentenza n. 9931 del 01/12/2014 Ud. (dep. 09/03/2015) Rv. 262567 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO | Condotta costitutiva - Individuazione - Rilevanza della realizzazione del reato fine - Possibilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO
Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. ciò che conta è che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, mentre non è richiesto che il reato-fine sia consumato o tentato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)