Sez. 1 - , Sentenza n. 33703 del 17/03/2021 Ud. (dep. 10/09/2021) Rv. 281790 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO | Condotta - Elementi costitutivi - Realizzazione del reato fine - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO
Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. è sufficiente che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, non essendo necessario che il reato-fine sia consumato o tentato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)