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Sez. 5, Sentenza n. 38222 del 12/06/2008 Ud. (dep. 07/10/2008) Rv. 241491 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO | Condotta costitutiva - Individuazione - Irrilevanza della realizzazione del reato fine - Impossibilità del delitto per inidoneità dell'azione - Riferimento al reato fine - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241491-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO

Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. ciò che conta è che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, mentre non è richiesto che il reato-fine sia consumato o tentato. Conseguentemente l'impossibilità del delitto per inidoneità dell'azione va riguardata in relazione al reato di cui all'art. 611 cod. pen. e non al reato fine.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)