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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010 (Rv. 615148 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Giudizio in tema di responsabilità disciplinare notarile - Decisione in camera di consiglio - Necessità - Conseguenze - Disciplina applicabile - Art. 380 ter cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615148-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Il procedimento in cassazione relativo ad un giudizio disciplinare notarile si applica il rito camerale, sia nel regime anteriore al d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 che in quello successivo. In tale procedimento, pertanto, non trova ingresso l'art. 380 bis cod. proc. civ., che riguarda le ipotesi in cui il rito camerale sia solo eventuale, ma si applica, invece, l'art. 380 ter cod. proc. civ., che, sia pure con riguardo ai regolamenti di competenza e di giurisdizione, disciplina le modalità del rito camerale nei casi di trattazione necessaria in camera di consiglio; pertanto, nel procedimento in questione il presidente può sia nominare un relatore per l'eventuale relazione, sia richiedere al P.M. conclusioni scritte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)