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Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 23/03/2010 (Rv. 612055 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Ricorso avverso provvedimento adottato all'esito di giudizio disciplinare notarile - Istanza di rimessione della trattazione in pubblica udienza - Inammissibilità - Fondamento - Necessità della trattazione in camera di consiglio - Sussistenza - Individuazione del procedimento camerale in concreto adottabile - Riferimento alla disciplina prevista dall'art. 380 ter cod. proc. civ. - Ragione giustificativa.
Stato
decisa il 2010-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612055-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

L'istanza di rimessione in pubblica udienza della trattazione del ricorso per cassazione avverso un provvedimento adottato all'esito di un giudizio disciplinare notarile è da ritenersi inammissibile poiché, sia nel regime anteriore al d.lgs. n. 249 del 2006 che in quello successivo, la forma di trattazione obbligatoria per questo tipo di procedimento è quella camerale che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, va identificata con quella di cui all'art. 380-ter cod. proc. civ., che disciplina il modo di trattazione "normale" dei regolamenti di competenza e di giurisdizione a decisione necessaria in camera di consiglio, laddove il procedimento camerale contemplato dall'art. 380-bis dello stesso codice di rito è meramente eventuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2008 num. 249

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)