diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5485 del 14/05/1993 (Rv. 482350 - 01)

Risarcimento del danno - In genere | Legittimazione attiva - Presupposti - Proprietà del bene danneggiato - Necessità - Esclusione - Potere meramente materiale sulla cosa danneggiata - Sufficienza.
Stato
decisa il 1993-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482350-01

Risarcimento del danno - In genere

Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà. Pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né all'esistenza di un diritto comunque tutelato "erga omnes", potendo i diritti sul medesimo ben derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)