Sez. 3, Sentenza n. 15356 del 06/07/2006 (Rv. 592022 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Azione risarcitoria da illecito stradale - Giudizio di equità davanti al giudice di pace - Legittimazione - Prova del diritto di proprietà della cosa oggetto dell'attività dannosa - Necessità - Esclusione - Principio informatore della materia del risarcimento del danno in RCA - Relazione concretantesi in un potere anche soltanto materiale sul veicolo - Sufficienza - Presupposti - Principio informatore della materia sulla regolamentazione della disponibilità delle prove - Incontrovertibilità - Natura, presupposti, condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In materia di risarcimento del danno da responsabilità civile nella circolazione automobilistica, costituisce principio informatore della materia quello secondo cui chiunque eserciti sul veicolo un potere, anche soltanto materiale, è legittimato ad agire in relazione al danno che il suo patrimonio o la sua persona subisca per il fatto della circolazione, nonché quello della cosiddetta "incontrovertibilità" (regolatore della materia in relazione alla regolamentazione della disponibilità delle prove) - secondo il quale la questione della titolarità attenendo ad uno degli elementi costitutivi del diritto dell'attore, ove non sia soggetta a contestazione da parte delle controparti convenute - come avvenuto nel caso di specie - deve ritenersi incontrovertibile. (Nella specie, avendo ritenuto essere stati gli enunciati principi violati dal giudice di pace, sia per la legittimazione attiva che per quella passiva, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento ad altro giudice di pace).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)