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Sez. 3, Sentenza n. 14232 del 17/12/1999 (Rv. 532321 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danni a cose - Legittimazione attiva - Presupposti - Proprietà - Esclusione - Potere materiale sulla cosa - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532321-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa (nella specie: coltivazione di un orto) e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere; deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva all'azione di risarcimento (nella specie: per rovina di prodotti a seguito di versamento di liquami) sulla base del semplice rapporto di coltivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)