Sez. L, Sentenza n. 6561 del 06/07/1998 (Rv. 516969 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Lavoro straordinario - Qualificazione - Valutazione su base mensile e non giornaliera - Necessità - Conseguenze - Continuatività del compenso per la sua computabilità nell'indennità di buonuscita e nel trattamento di fine rapporto - Continuità del relativo compenso mensile - Rilevanza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie, la qualificazione del lavoro come straordinario avviene in base a un parametro mensile, nel senso che deve ritenersi tale il lavoro che eccede l'ordinaria misura mensile; ne consegue che, affinché il lavoro straordinario possa ritenersi continuativo, ai fini della sua computabilità nella determinazione dell'indennità di buonuscita (anche dei lavoratori che abbiano maturato diritto a pensione) e del trattamento di fine rapporto, è sufficiente la prova della continuità mensile del relativo compenso, restando irrilevante la durata del giornaliera del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 25/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)