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Sez. 2, Sentenza n. 711 del 14/03/1974 (Rv. 368548 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - INADEMPIMENTO NOTEVOLE DEL LAVORATORE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1974-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368548-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - INADEMPIMENTO NOTEVOLE DEL LAVORATORE - ESTREMI.*

Il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro che, a norma dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, giustifica il licenziamento con preavviso, anche se non deve essere cosi grave da giustificare il licenziamento senza preavviso, deve tuttavia essere abbastanza grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. (Conf 1276'71, mass n 351450).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)