diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7088 del 09/06/1992 (Rv. 477629 - 01)

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti | Data di inizio delle operazioni peritali - Omessa comunicazione alle parti ed ai difensori - Nullità relativa della consulenza - Sanatoria - Notizia dell'avvenuto deposito della consulenza - Onere della parte ignara del deposito, ad eccepirne la nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477629-01

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per non essere stata data alle parti ed ai loro difensori la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non opposta nella prima udienza successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio. A tal fine, poiché tale nullità della consulenza tecnica emerge da atti estranei alla consulenza stessa esistenti nel fascicolo d'ufficio, basta la notizia dell'avvenuto deposito della consulenza a comportare l'onere per la parte ignara dell'inizio delle operazioni di eccepire la nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)