Sez. 2 - , Ordinanza n. 8181 del 14/03/2022 (Rv. 664473 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Limite di valore ex art. 2721 cod. civ. - Deroga - Diniego del giudice di merito - Obbligo di motivazione del diniego - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE
In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.
Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)