Sez. L, Sentenza n. 10623 del 08/05/2009 (Rv. 608047 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Contenuto del giudicato - Prova - Modalità - Produzione della sentenza con relativa attestazione della cancelleria - Necessità - Fattispecie in tema di plurime decisioni in tema di inquadramento dell'azienda, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Affinché il giudicato esterno, che è rilevabile d'ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria. (Principio affermato con riferimento a plurime decisioni in tema di inquadramento dell'azienda, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)