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Sez. L, Sentenza n. 10623 del 08/05/2009 (Rv. 608047 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Contenuto del giudicato - Prova - Modalità - Produzione della sentenza con relativa attestazione della cancelleria - Necessità - Fattispecie in tema di plurime decisioni in tema di inquadramento dell'azienda, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi.
Stato
decisa il 2009-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608047-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Affinché il giudicato esterno, che è rilevabile d'ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria. (Principio affermato con riferimento a plurime decisioni in tema di inquadramento dell'azienda, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)