Sez. 1, Sentenza n. 21469 del 19/09/2013 (Rv. 627736 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Prova - Produzione della sentenza e del relativo attestato di cancelleria - Necessità - Deposito della sola certificazione di cancelleria - Insufficienza.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, risultando insufficiente il deposito della sola certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza, inidonea a dare certezza in ordine al contenuto del provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)