Sez. L, Sentenza n. 8478 del 02/04/2008 (Rv. 602443 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Contenuto del giudicato - Prova - Modalità - Produzione della sentenza con relativa attestazione della cancelleria - Necessità - Produzione del solo ricorso e controricorso relativi all'impugnazione - Sufficienza - Esclusione - Limiti.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Affinché il giudicato esterno, che è rilevabile d'ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria; per converso, non può essere invocata come giudicato esterno una sentenza di merito impugnata per cassazione, producendo copia del ricorso e del controricorso, al fine di dimostrare che questi non riguardano la questione attualmente controversa, in quanto -salvi i casi in cui l'avvenuta formazione del giudicato appaia quale fatto incontestabile "ictu oculi"- l'esistenza dell'impugnazione ed il conseguente nonché imprevedibile sviluppo della lite non permettono di avere certezza circa il carattere definitivo delle statuizioni sulla questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)