Sez. U, Sentenza n. 1342 del 10/02/1998 (Rv. 512420 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Davanti al Consiglio Nazionale Forense - Principio di immediatezza e di concentrazione proprio del procedimento penale - Applicabilità - Esclusione - Norme del codice di rito civile - Applicabilità generale - Norme del codice di procedura penale - Applicabilità - Condizioni - Analogia - Esclusione - Rinvio espresso - Necessità - Istituti regolati esclusivamente nel detto codice - Norme relative - Applicabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di esercente la professione forense, il principio di immediatezza e di concentrazione proprio del procedimento penale non può esser validamente dedotto con riferimento al procedimento disciplinare che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense, atteso che tale procedimento, di natura giurisdizionale, è regolato in via generale dalle norme del codice di rito civile, mentre a quelle del codice di procedura penale è soggetto solo in base ad espresso rinvio (e quindi non in via analogica) ovvero se sorga la necessità di applicare istituti che trovano esclusivamente in detto codice la loro disciplina.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)