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Sez. U, Sentenza n. 4209 del 13/04/1995 (Rv. 491775 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Seduta fissata per la discussione davanti al Consiglio Nazionale Forense - Presenza del difensore dell'incolpato - Necessità - Esclusione - Norme del codice di procedura penale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491775-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense non è necessaria la presenza del difensore dell'incolpato alla seduta fissata per la discussione, atteso che l'art. 63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 si limita a prevedere che il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, e che non sono applicabili alla fattispecie le norme del codice di procedura penale in base alle quali l'imputato deve essere, a pena di nullità, assistito in giudizio da un difensore.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)