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Sez. 1, Sentenza n. 3706 del 24/02/2015 (Rv. 634472 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità aggiuntiva - Erogazione - Condizioni - Utilizzazione diretta agraria del fondo - Imprenditore agricolo - Esclusione del diritto all'indennità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634472-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel riconoscere il diritto alla cosiddetta "indennità aggiuntiva" in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio all'utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Pertanto, è escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a tale beneficio l'imprenditore agricolo - il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata - senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esistente tra il predetto e i soggetti menzionati dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)