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Sez. 5, Sentenza n. 8878 del 19/06/2002 (Rv. 555172 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Decisione della Commissione tributaria regionale - Ricorso per cassazione del contribuente - Proposizione nei confronti dell'ufficio finanziario periferico, in luogo del Ministero delle finanze - Inammissibilità dell'impugnazione - Costituzione dell'Amministrazione finanziaria - Sanatoria del vizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555172-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale è inammissibile se proposto nei confronti dell'ufficio periferico che ha proceduto all'accertamento - nella specie Ufficio distrettuale delle II.DD. - dovendo, invece, essere proposto nei confronti del Ministero delle Finanze ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato. Nè possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze, perché l'erronea individuazione della parte del giudizio di legittimità non si risolve, a norma dell'art. 366, n. 1, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 62, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in una delle cause di nullità previste dall'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., ma in un motivo originario di inammissibilità del ricorso, emendabile unicamente con la tempestiva riproposizione del medesimo prima della relativa declaratoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)