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Sez. 5, Sentenza n. 15528 del 11/08/2004 (Rv. 575365 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Giudizi pendenti al 31 dicembre 2000 - Ricorso per cassazione del contribuente - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del d. lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione del ricorso a decorrere dal 1 gennaio 2001 - Direttamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Ammissibilità - In persona del suo direttore in Roma - Necessità - Notificazione - Presso l'Avvocatura centrale dello Stato - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575365-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali - Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio, divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 - le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle finanze, ora confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72), per le liti già pendenti al 1.ò gennaio 2001, verificandosi un'ipotesi riconducibile all'istituto della successione nel processo a titolo particolare di cui all'art. 111 cod. proc. civ., è consentita la vocatio in jus sia nei confronti del solo Ministero dell'economia e delle finanze sia di questo unitamente alla Agenzia delle entrate. La facoltà di chiamare in giudizio il successore può essere esercitata anche per la prima volta in sede di ricorso per cassazione: ma qualora il contribuente decida d'instaurare il giudizio direttamente nei confronti della suddetta agenzia fiscale, deve proporre il ricorso nei confronti dell'Agenzia in persona del suo direttore in Roma, con notifica presso l'Avvocatura centrale dello Stato, ai sensi degli artt. 43 del r.d.n. 1611 del 1933 e 144, primo comma, cod. proc. civ., e non già con intimazione del suddetto soggetto nella sua articolazione periferica, nella persona del direttore dell'ufficio, la cui legittimazione è limitata ai gradi di merito ex artt. 10 e 11 del d. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, senza che l'inammissibilità che in tal caso ne conseguirebbe possa essere sanata dalla costituzione del soggetto legittimato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, DM Finanze 28/12/2000, Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)