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Sez. L, Sentenza n. 5832 del 02/10/1986 (Rv. 448246 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RINUNZIA ALL'ESERCIZIO DI AUTONOMI SETTORI DELL'IMPRESA O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - MOTIVO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448246-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RINUNZIA ALL'ESERCIZIO DI AUTONOMI SETTORI DELL'IMPRESA O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - MOTIVO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Per stabilire se il licenziamento collettivo, dal datore di lavoro giustificato con il ridimensionamento dell'azienda, sia o meno viziato da un motivo illecito, come quello di nuocere allo svolgimento dell'attività sindacale ed all'Esercizio dei diritti sindacali, il giudice deve accertare se il ridimensionamento concerna settori o reparti, costituenti un anello del processo produttivo, o anche attività accessorie o marginali rispetto alla specificità di questo, la cui soppressione non comporti la eliminazione di autonome strutture aziendali, oppure se detto ridimensionamento si attui invece mediante la rinuncia dello imprenditore ad esercitare autonomi settori dell'impresa, giacché in quest'ultima ipotesi, come nel caso della cessazione della intera attività imprenditoriale, non è configurabile un motivo illecito, ancorché la cessazione dell'impresa o di parte di essa sia determinata da una aspra lotta sindacale, venendo meno lo stesso presupposto della tutela dei diritti e dell'attività di natura sindacale. (V 2197/86, mass n 445354; (V 6158/85, mass n 443291; (V 6514/84, mass n 438092; (V 374/75, mass n 379619).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)