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Sez. 6, Sentenza n. 3921 del 26/11/1999 Cc. (dep. 12/01/2000) Rv. 215316 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Magistrato che abbia partecipato al collegio che ha rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. - Successiva partecipazione dello stesso magistrato a un collegio di corte d'assise chiamato a decidere sulla partecipazione della persona sottoposta alla misura di prevenzione alla associazione per delinquere - Istanza di ricusazione - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215316-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE

Correttamente è dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice componente di un collegio della corte d'assise chiamato a giudicare un imputato per il delitto di associazione per delinquere, quando tale giudice, in precedenza, abbia fatto parte del collegio che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, conformemente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con ordinanza del 18 maggio 1999, n. 178, ancorché sia stata affermata, nel giudizio di prevenzione, l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso e l'appartenenza ad essa della stessa persona imputata nel successivo processo penale, in considerazione dell'eccezionale operatività delle prescrizioni in tema di ricusazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)