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Sez. 1, Sentenza n. 1376 del 05/12/2002 Cc. (dep. 14/01/2003) Rv. 223260 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Atti compiuti in procedimenti diversi - Applicazione di misura di prevenzione a persona appartenente alla medesima associazione criminosa dell'imputato - Motivazione solo occasionalmente riferita a tale appartenenza - Incompatibilità al giudizio - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223260-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

L'applicazione di una misura di prevenzione motivata anche con il richiamo incidentale e occasionale all'appartenenza del prevenuto a un'associazione per delinquere di stampo mafioso non rende il giudice che abbia concorso a disporla incompatibile nel successivo procedimento, nei confronti di altra persona appartenente al medesimo sodalizio criminoso, per omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 convertito nella legge n. 203 del 1991 (aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione in questione). (Fattispecie relativa a ricusazione del giudice) V. Corte cost., 14 luglio 2000 n. 283; Corte cost., 18 maggio 1999 n. 178

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)