Sez. 1, Sentenza n. 13408 del 08/01/2021 Cc. (dep. 09/04/2021) Rv. 281056 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare - Omessa richiesta del parere del pubblico ministero - Nullità a regime intermedio - Deducibilità - Legittimazione esclusiva del pubblico ministero.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari personali, la nullità, a regime intermedio, dell'ordinanza adottata senza la preventiva richiesta del parere del pubblico ministero può essere dedotta soltanto da quest'ultimo, quale titolare dell'interesse ad eccepire la violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)