diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15353 del 13/09/2012 (Rv. 624568 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - EPURAZIONE (SOSPENSIONE CAUTELARE) | Sospensione cautelare del lavoratore - Nozione - Sospensione disciplinare - Differenze - Art. 7 dello st. lav. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina collettiva - Osservanza - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624568-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - EPURAZIONE (SOSPENSIONE CAUTELARE)

La sospensione cautelare del lavoratore, prevista dall'art. 26 del c.c.n.l. 5 luglio 1994 costituisce una forma di autotutela del datore di lavoro, volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul posto di lavoro nei casi previsti ed è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, che ha invece carattere sanzionatorio; ne consegue che alla sospensione cautelare non si applica l'art. 7 della legge n. 300 del 1970, fermo restando che, ove sussista una specifica disciplina contrattuale che la regolamenti, è necessario che il datore di lavoro vi si attenga, dovendosi svolgere la potestà del datore di lavoro di organizzazione dell'impresa nel rispetto dei diritti dei lavoratori, come tutelato dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2105, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 05/07/1994 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)