Sez. L, Sentenza n. 25136 del 13/12/2010 (Rv. 615732 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione cautelare - Sospensione disciplinare - Differenze - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 7, quarto comma, legge n. 300 del 1970 alla sospensione cautelare - Esclusione - Fattispecie relativa ad allontanamento temporaneo di dipendente di istituto di credito.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
La sospensione prevista dall'art. 7, quarto comma, della legge n. 300 del 1970, è un provvedimento di natura disciplinare e si differenzia dalla sospensione cautelare, misura di carattere provvisorio e strumentale all'accertamento dei fatti relativi alla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi inerenti al rapporto, che esaurisce i suoi effetti con l'adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi. Ne consegue che alla sospensione cautelare non trova applicazione l'art. 7 della legge n. 300 del 1970, che procedimentalizza l'esercizio del solo potere disciplinare del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto - con congrua e logica motivazione - che l'allontanamento temporaneo del dipendente di un istituto di credito, disposto ai sensi dell'art. 36 del contratto collettivo nazionale di settore, costituisse semplice sospensione cautelare per il tempo strettamente necessario per il compiuto e corretto esercizio del potere disciplinare, senza in alcun modo esaurire tale esercizio).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)