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Sez. 5, Sentenza n. 12897 del 06/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 214862 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Diminuzione del patrimonio dell'impresa in conseguenza di condotte delittuose - Bancarotta per sottrazione - Configurabilità - Condotte finalizzate al raggiungimento dell'interesse dell'impresa - Irrilevanza - Fattispecie: erogazione per fini corruttivi a favore di partiti ed esponenti politici.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214862-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le imprese devono perseguire i loro interessi esclusivamente con le modalità consentite dall'ordinamento, le erogazioni effettuate per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della società, costituiscono "distrazione"; ciò in quanto esse, da un lato, non sono certamente riconducibili all'oggetto sociale, dall'altro, provocano, indubbiamente, un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori. A costoro, infatti, non solo viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, ma anche quella di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento. (Fattispecie relativa ad erogazioni, per motivi di corruzione, a favore di partiti politici e/o di singoli esponenti).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)