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Sez. 5, Sentenza n. 32740 del 09/07/2014 Ud. (dep. 23/07/2014) Rv. 261654 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Erogazioni effettuate per fini illeciti, nell'asserito interesse dell'impresa - Bancarotta per distrazione - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261654-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, le erogazioni effettuate dall'impresa per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della stessa, costituiscono "distrazione", in quanto esse, da un lato, non sono riconducibili all'oggetto sociale, e, dall'altro, provocano un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori, ai quali viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, nonché di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento. (Fattispecie di utilizzo delle risorse della società per finalità corruttive).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)