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Sez. 2, Sentenza n. 5136 del 04/04/1997 Ud. (dep. 31/05/1997) Rv. 208059 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Società di capitali - Costituzione di riserve occulte utilizzate in favore di terzi per finalità estranee allo scopo sociale - Condotta di appropriazione - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208059-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Sussiste il delitto di appropriazione indebita nel fatto dell'amministratore di società che, costituendo riserve di danaro extrabilancio, con gestione occulta, le distragga in favore di terzi per scopi illeciti ed estranei all'oggetto sociale ed alle finalità aziendali, così procurando ad essi un ingiusto profitto: la condotta di appropriazione, che caratterizza il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., consiste infatti non solo nell'annettere al proprio patrimonio il danaro o la cosa mobile altrui, bensì anche nel disporne arbitrariamente,"uti dominus", sotto qualsiasi forma, in modo tale che ne derivi per il proprietario la perdita irreversibile, (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di appropriazione indebita nel caso di un amministratore di società di capitali il quale, omettendo l'annotazione, la fatturazione e l'iscrizione a bilancio di una quota dei ricavi d'impresa, aveva creato riserve occulte utilizzate per pagare, tra l'altro, politici ed amministratori che gestivano appalti pubblici ed ufficiali della Guardia di finanza corrotti o concussori)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)