Sez. 6, Sentenza n. 2347 del 11/01/1983 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157944 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio della non reformatio in pejus quando appellante sia il solo imputato importa, per il giudice di secondo grado, lo esplicito divieto di revocare benefici eventualmente concessi dal primo giudice purché ciò non sia collegato a una diversa definizione giuridica del fatto che, lasciando immutata la pena, renda quei benefici incompatibili con il reato ritenuto. (V mass n 145667; (Conf mass n 145606).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)