Sez. 2, Sentenza n. 7767 del 23/01/1980 Ud. (dep. 19/06/1980) Rv. 145667 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - LIMITI.*
Il giudice di appello quando, a seguito di gravame del solo imputato, procede per qualsiasi motivo alla rivalutazione della pena, e vincolato esclusivamente, in ossequio al divieto della reformatio in peius, al rispetto della specie e della quantita della pena inflitta dal primo giudice, pur potendo modificare la pena base o la misura degli aumenti o delle diminuzioni, rispettivamente, per le aggravanti o per le attenuanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)