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Sez. L, Sentenza n. 12621 del 23/09/2000 (Rv. 540413 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione dell'addebito - Oggetto - Dati ed aspetti essenziali di fatti materiali - Indicazione - Necessità.
Stato
decisa il 2000-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540413-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Costituisce onere del datore di lavoro che esercita il potere disciplinare quello di fornire, nella previa contestazione dell'addebito, l'indicazione degli elementi di fatto che consentono di evidenziare il significato univoco dell'addebito stesso, sicché tale necessaria contestazione non può ridursi ad allusioni o a vaghi sospetti, ma deve esprimersi nell'attribuzione di fatti precisi dai quali derivare una responsabilità del lavoratore al fine di consentire a quest'ultimo un'idonea e piena difesa.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)