Sez. U, Sentenza n. 3269 del 19/04/1990 (Rv. 466730 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA POSSESSORIA FRA PRIVATI - APPARTENENZA AL DEMANIO PUBBLICO DEL BENE CONTESO - QUALITÀ DI CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SERVIZIO DEL CONVENUTO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA POSSESSORIA FRA PRIVATI - APPARTENENZA AL DEMANIO PUBBLICO DEL BENE CONTESO - QUALITÀ DI CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SERVIZIO DEL CONVENUTO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
Nella controversia possessoria fra privati, non può porsi un problema di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenziale inammissibilità del regolamento preventivo diretto a sollevare la relativa questione, né per l'eventuale appartenenza al Demanio pubblico del bene conteso, né per il fatto che il convenuto abbia la qualità di concessionario di pubblico servizio, tenendo conto che, pure in queste ipotesi, la causa non coinvolge la pubblica amministrazione (della quale non fa parte detto concessionario, ancorché operi per interessi generali). (V 3131/88, mass n 458623).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)