Sez. U, Sentenza n. 763 del 23/01/1995 (Rv. 489863 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Configurabilità - Condizioni - Controversia tra privati in ordine alla regolarità delle procedure di appalto di alloggi per pubblici dipendenti - Proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art. 41 cod. proc. civ. con riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 dello stesso codice, è un istituto straordinario ed eccezionale e, come tale, è ammissibile soltanto nei casi in cui siano configurabili questioni di giurisdizione riconducibili a quelle previste nell'art. 37, le quali - a parte la questione del tutto particolare del difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero (art. 4 cod. proc. civ.) - riguardano il caso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione o di giudici speciali, mentre esso non è ammissibile in controversie tra privati, che non coinvolgono direttamente l'operato della Pubblica Amministrazione. Pertanto il regolamento non è proponibile in una controversia tra persone giuridiche private avente ad oggetto la regolarità della procedura di appalto per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale per pubblici dipendenti, ancorché beneficianti di contributo erariale e di mutuo del Ministero del Tesoro e benché la committente fosse obbligata ad applicare nella gara di appalto la normativa pubblica ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, atteso che detta costruzione non può essere considerata opera pubblica la cui realizzazione possa costituire oggetto di una concessione o di un altro atto di conferimento di poteri e funzioni di natura pubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)