Sez. U, Sentenza n. 3520 del 15/04/1994 (Rv. 486193 - 01)
Acque - Tribunali delle Acque Pubbliche - Tribunali Regionali delle Acque - Controversie assoggettate | Controversie fra privati aventi per presupposto l'utilizzazione dell'acqua pubblica - Competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria - Riattivazione di un impianto idroelettrico in disuso - Sovvertimento della situazione possessoria - Controversia tra privati - Competenza del giudice ordinario.
Acque - Tribunali delle Acque Pubbliche - Tribunali Regionali delle Acque - Controversie assoggettate
Rientra nella competenza dei Tribunali Regionali delle Acque la cognizione di tutte le controversie che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, restando affidate alla competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati, le quali, ancorché abbiano per presupposto l'utilizzazione dell'acqua pubblica, non incidono sugli interessi della pubblica amministrazione. Con riguardo, in particolare, alle derivazioni di acque pubbliche per impianti di energia elettrica, la speciale competenza dei tribunali delle acque si arresta, normalmente, nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice perché immessa nelle condotte forzate, nelle vasche, nei bacini di carico e nei canali che formano le cascate sulle ruote e turbine idrauliche. Spetta, pertanto, al giudice ordinario (non specializzato) la cognizione della controversia in cui il ricorrente lamenti che la riattivazione di un impianto idroelettrico in disuso abbia sovvertito la situazione possessoria della condotta forzata di carico delle acque (destinata dal ricorrente medesimo allo scarico delle acque di un proprio fabbricato), trattandosi di controversia possessoria tra privati, nella quale non sono coinvolti interessi della P.A., senza che assuma rilievo, al fine dell'indicata tutela, l'eventuale appartenenza del bene conteso al demanio pubblico.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)