Sez. 1, Sentenza n. 1230 del 01/04/1977 (Rv. 384915 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - VOLONTA DELLE PARTI DI CONCLUDERE O MENO IL CONTRATTO SENZA LA PARTE AFFETTA DA NULLITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - VOLONTA DELLE PARTI DI CONCLUDERE O MENO IL CONTRATTO SENZA LA PARTE AFFETTA DA NULLITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In caso di nullita parziale di un contratto, lo stabilire se i contraenti lo avrebbero o meno concluso senza quella parte del suo contenuto che e colpita da nullita costituisce apprezzamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito, non suscettibile, se correttamente e congruamente motivato, di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 2681/72, mass n 360300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)