Sez. 1, Sentenza n. 2688 del 29/04/1982 (Rv. 420541 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA NON STIPULATA IN FORMA SCRITTA - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO SOCIALE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA NON STIPULATA IN FORMA SCRITTA - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO SOCIALE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La nullità della clausola di conferimento del godimento di un immobile in società per un tempo indeterminato, non stipulata in Forma scritta, importa la nullità dell'intero contratto sociale, soltanto nel caso in cui il conferimento dell'immobile sia, per sua natura, essenziale al raggiungimento del fine sociale, ovvero così rilevante da far ritenere che, in sua Mancanza, la società non si sarebbe costituita. L'accertamento e la valutazione a tal fine compiuti dal giudice di merito non sono censurabili in Cassazione, se adeguatamente e correttamente motivati. (Conf 5100/80, mass n 408961, sulla seconda parte; (Conf 1230/77, mass n 384915, sulla seconda parte; (Conf 998/63, mass n 261414, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 9, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1420, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)