Sez. 5, Sentenza n. 17972 del 24/07/2013 (Rv. 627913 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio del "favor rei" ex art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità retroattiva in ogni stato e grado del giudizio - Condizioni - Fattispecie in tema di violazioni inerenti l'emissione di bolle di accompagnamento dei beni viaggianti per rapporti esauriti e con provvedimento definitivo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il principio del "favor rei" di cui all'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è applicabile, anche d'ufficio ed in ogni stato e grado di giudizio, secondo il successivo art. 25, secondo comma, alle infrazioni commesse anteriormente alla data di sua entrata in vigore (1° aprile 1998), a condizione che vi sia un procedimento ancora in corso e il provvedimento impugnato non sia definitivo (così statuendo, la S.C. ha dichiarato la legittimità dell'avviso di liquidazione e pagamento di sanzione relativi all'anno di imposta 1993, per violazioni circa l'emissione della bolla di accompagnamento di beni viaggianti, benché il corrispondente obbligo fosse stato abolito con d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, trattandosi di rapporto già esaurito e con procedimento definito al momento della entrata in vigore del suddetto decreto legislativo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)