Sez. L, Sentenza n. 3379 del 06/06/1985 (Rv. 441051 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - LAVORO A BORDO DI NAVE - PREVALENZA DI ATTIVITÀ NON DIRETTAMENTE FINALIZZATE A SERVIZIO DELLA NAVE - RAPPORTO DI LAVORO DI DIRITTO COMUNE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RECESSO.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - LAVORO A BORDO DI NAVE - PREVALENZA DI ATTIVITÀ NON DIRETTAMENTE FINALIZZATE A SERVIZIO DELLA NAVE - RAPPORTO DI LAVORO DI DIRITTO COMUNE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RECESSO.*
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un'impresa di navigazione marittima, che abbia ad oggetto - oltre all'attività di riparazione e manutenzione a bordo di navi - (mansioni tipiche del rapporto di cosiddetta comandata disciplinato dalla speciale normativa prevista per il lavoro nautico) - anche e prevalentemente ulteriori diverse attività non direttamente finalizzate a servizio della nave, si qualifica come rapporto di diritto comune soggetto tra l'altro alla disciplina dettata, in tema di recesso, dalla legge n. 604 del 1966 e dallo statuto dei lavoratori. (V 1900/64, mass n 302697).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 316, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 327, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)