diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1900 del 15/07/1964 (Rv. 302697 - 01)

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO (LAVORO SUBORDINATO) - IN GENERE - ART 65 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 21 MARZO 1931 - INTERPRETAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO E RAPPORTO DI LAVORO COMUNE - COESISTENZA - PREVALENZA DEL SECONDO.*
Stato
decisa il 1964-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302697-01

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO (LAVORO SUBORDINATO) - IN GENERE - ART 65 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 21 MARZO 1931 - INTERPRETAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO E RAPPORTO DI LAVORO COMUNE - COESISTENZA - PREVALENZA DEL SECONDO.*

L'art. 65 del contratto collettivo 21 marzo 1931 relativo all'arruolamento degli equipaggi delle navi da carico superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, che testualmente disponè 'col presente contratto collettivo le parti contraenti dichiarano di aver voluto regolare in ogni sua parte il rapporto di lavoro di tutte le categorie di personale a cui esso si riferisce, quale rapporto di arruolamento a carattere non impiegatizio e con esclusione in via assoluta di ogni applicazione degli Usi e delle consuetudini esistenti, salvo che il detto rapporto risulti da un regolare contratto collettivo per determinate categorie di personale e di aziende, ovvero da regolare contratto individuale di impiego, stipulato per iscritto. Nella ipotesi di coesistenza di un rapporto di arruolamento e di un rapporto di impiego, comunque costituito, quest'ultimo, in quanto piu favorevole nel suo complesso, sara assorbente e sostitutivo del primo nelle parti che disciplinano le medesime provvidenze, disciplina due ipotesi diversè quella del rapporto di lavoro unico, e, quella della coesistenza di un rapporto di lavoro marittimo e di un rapporto di lavoro comune. La norma, soltanto quando vi sia un solo rapporto di lavoro nautico, richiede che l'eventuale deroga al trattamento del contratto di arruolamento risulti formalmente o da un altro contratto collettivo o da un contratto individuale scritto. Ammette invece, che quando coesistono due diverse attivita configurabili come due distinti rapporti, uno di lavoro marittimo ed uno di lavoro comune, il rapporto di impiego comune, comunque costituito, se contenente una disciplina piu favorevole al lavoratore, prevalga sull'altro rapporto, sostituendone la disciplina stessa meno favorevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Navig. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)