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Sez. 1, Sentenza n. 12903 del 18/12/1995 (Rv. 495116 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Termine di decadenza previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 148 del 1988 - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495116-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di illeciti valutari, il termine di decadenza di 180 giorni previsto dall'art. 32 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 si riferisce esclusivamente alla emanazione da parte del Ministro del Tesoro del decreto di ingiunzione della sanzione amministrativa e non alla sua notificazione all'interessato.

Riferimenti normativi: DPR 31/03/1988 num. 148 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)