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Sez. 1, Sentenza n. 8649 del 29/08/1998 (Rv. 518516 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Come dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 31 del 1976 - Termine di decadenza previsto dall'art. 32 D.p.r. n. 148 del 1988 - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1998-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518516-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

Nei confronti delle infrazioni valutarie commesse dopo l'entrata in vigore del D.L. 4 marzo 1976 n. 31 conv. in legge 30 aprile 1976 n. 159 il quale all'art. 8 disponeva che ai fatti previsti come reato dal medesimo decreto erano anche applicate dal giudice penale quale pena accessoria le sanzioni di carattere amministrativo stabilite dalle legge, il Ministero del Tesoro non aveva la possibilità di riscuotere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa. Di conseguenza per tali infrazioni a norma dell'art. 2935 cod. civ. la prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione 21 ottobre 1988 n. 455, la quale ha individuato in tale data la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, in relazione ai fatti oggetto dei procedimenti penali pendenti alla data suddetta, previsto dall'art. 24 D.P.R. n. 534 del 1987 e trasfuso nell'art. 24 del successivo D.p.r. 13 marzo 1988 n. 148.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)