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Sez. 3, Sentenza n. 26908 del 19/12/2014 (Rv. 633937 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Trasferimento di bene immobile - Fallimento anteriore del venditore - Conseguenze - Inefficacia dell'atto di acquisto verso i creditori - Responsabilità contrattuale del notaio rogante - Sussistenza - Criteri di liquidazione del danno da risarcire - Detrazione dal valore dell'immobile del vantaggio economico tratto dal temporaneo godimento del bene - Necessità.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633937-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"

Sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorché il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito, risultando per tale ragione l'atto privo di effetti verso i creditori. Il bene, pertanto, deve essere restituito e l'acquirente ha diritto al risarcimento del danno patito, il cui ammontare è pari al valore monetario dell'immobile al momento dell'effettivo rilascio, detratto l'importo corrispondente al vantaggio economico tratto nel periodo in cui l'acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1376, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)