Sez. 3, Sentenza n. 11569 del 19/05/2009 (Rv. 608166 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Atto stipulato da persona dichiarata fallita - Omesso accertamento di tale qualità da parte del notaio rogante - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Impossibilità del relativo accertamento - Onere probatorio - A carico del professionista.
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 16/12/1913 num. 89 art. 28, Regio Decr. Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 54, Regio Decr. Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 55, Regio Decr. Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)