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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26448 del 13/09/2023 (Rv. 668662 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE | Atto stipulato da persona dichiarata fallita - Omesso accertamento di tale qualità da parte del notaio rogante - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Impossibilità del relativo accertamento - Onere probatorio - A carico del professionista.
Stato
decisa il 2023-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668662-01

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.

Cod. Civ. art. 1218, Legge 16/12/1913 num. 89 art. 28, Regio Decr. Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 54, Regio Decr. Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 55, Regio Decr. Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 56, Legge Falliment. art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)